Fonte: http://ilprofessioni...tologia-e-rara/
Se il medico sbaglia la diagnosi è responsabile, anche se la patologia è rara!
La scarsa diffusione della patologia che ha colpito il paziente, non giustifica l’errore medico nella diagnosi.
In questo modo deciso e risoluto si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6093 del 12 marzo 2013,definendo al contempo superficiale, la precedente sentenza della Corte d’Appello che non aveva riconosciuto lacolpa medica ai tre professionisti che avevano fatto una diagnosi sbagliata.
La sentenza si rifà ad una vicenda reale che ha dei risvolti a dir poco agghiaccianti. Una situazione terribile e spaventosa che tutti potrebbero trovarsi prima o poi ad affrontare.
Più precisamente, i medici protagonisti della vicenda sono 3:
-un chirurgo;
-un anatomopatologo;
-un primario di un nosocomio.
Proprio per voce di quest’ultimo, una paziente aveva ricevuto la terribile notizia di essere affetta da una neoplasia maligna.
In seguito la donna è stata sottoposta ad un lungo ciclo chemioterapico per poi scoprire (con sollievo ma conseguente rabbia) che la massa definita come tumorale, in realtà altro non era che un tumore benigno.
Ovviamente la donna aveva denunciato i medici ma, in Corte d’Appello i giudici avevano definito l’errore come “scusabile”.
Non accade tutti i giorni (per fortuna!) di ascoltare vicende del genere e proprio la casualità dell’evento aveva spinto i giudici di merito a sorvolare sul caso specifico in sé escludendo ogni forma d’imperizia, negligenza ed imprudenza.
Una sentenza emessa con troppa semplicità, che ha fatto sobbalzare sulla poltrona gli Ermellini.
I Supremi Giudici, infatti, hanno specificato come la responsabilità medica soltanto nei casi di colpa grave è limitata soltanto relativamente alla perizia. L’imprudenza e la negligenza invece devono scrupolosamente analizzate al fine di quantificare l’adeguato risarcimento del danno
Spetterà ora ai giudici d’appello quindi, rivisitare la pratica considerando che la povera donna ha dovuto sopportare prolungati periodi di chemio terapia. Cicli che sono terminati soltanto dopo aver notato la piena e costante regolarità dei markers tumorali che la donna ripeteva con cadenza periodica.
D’altro canto, così come evidenziato dai giudici della terza sezione civile, la responsabilità che lega il nosocomio al paziente ha natura contrattuale. Un regolare accordo che trae origine tra le parti nel momento in cui il paziente accetta la visita o il ricovero.
Di diversa natura invece è il rapporto tra il medico e il suo paziente. In questo caso infatti il rapporto si fonda su di un contatto sociale ossia su di un evento da cui trae origine un’obbligazione.
In riferimento ai doveri del primario, infine, la assazione conclude evidenziando il suo obbligo a mantenersi continuamente aggiornato sulle condizioni cliniche di tutti i pazienti. L’aggiornamento è di fondamentale importante per evidenziare i criteri diagnostici e definire le giuste terapie e può avvenire mediante l’esecuzione di visite personali o mediante interrogazione dei propri collaboratori sanitari.